Art. 218 · Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici
Ordinamento giudiziarioTitolo SETTIMO

Art. 218

Abrogato264 / 323

Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici

In vigore dal 7 lug 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-218