Art. 225 · Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le Corti di appello a disposizione
Ordinamento giudiziarioTitolo SETTIMO

Art. 225

Abrogato271 / 323

Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le Corti di appello a disposizione

In vigore dal 7 lug 1946
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.LGS. 31 MAGGIO 1946, N. 511

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-225