Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 45

Attraversamenti inferiori o sotterranei.

In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti inferiori o sotterranei valgono le norme degli , salvo che la distanza fra i tubi o i canali contenenti i cavi e il piano stradale è ridotta a 1 m.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-45

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