Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 45
45 / 79Attraversamenti inferiori o sotterranei.
In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti inferiori o sotterranei valgono le norme degli , salvo che la distanza fra i tubi o i canali contenenti i cavi e il piano stradale è ridotta a 1 m.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-45