Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 49
Distanza dei conduttori.
In vigore dal 14 apr 1941
Nel punto d'incrocio di una linea elettrica con una linea di telecomunicazione la distanza minima fra i conduttori delle due linee, nelle condizioni più sfavorevoli di temperatura e di sovraccarico, deve essere pari ad almeno 1 m più 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea elettrica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-49