Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 44

Distanza dei sostegni dalla sede stradale o dal corso d'acqua.

In vigore dal 14 apr 1941
La distanza del sostegno dal ciglio della strada, o dalla scarpata per le strade in trincea, o dal bordo corrispondente al livello di morbida normale del corso d'acqua, non deve essere, di regola, inferiore all'altezza fuori terra del sostegno stesso. Può essere concessa dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici una distanza minore, e in casi particolari anche la infissione nella sede stradale, ma in tali casi, quando si tratti di autostrade e strade statali, i sostegni devono rispondere alle prescrizioni degli . Quando la strada è in rilevato e l'altezza di questo è tale che il sostegno cadendo non può raggiungere il ciglio stradale, la distanza del sostegno dal ciglio stesso può essere inferiore all'altezza fuori terra del sostegno. È vietato di regola l'impianto di sostegni sulle sommità arginali e sulle scarpate, tatto interne che esterne, degli argini, nonché in campagna o in golena a una distanza netta minore di 5 m dall'unghia degli argini. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni che al riguardo possono essere impartite dall'organo competente sopraindicato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo