Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo III›Capo I
Art. 61
In vigore dal 27 ago 1940
Il giuoco raccolto nelle forme, con le modalità ed alle condizioni innanzi prescritte, è valido e produttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione delle finanze col deposito dei rotoli delle strisce di controllo (matrici) nell'archivio segreto prima dell'estrazione.
Storico versioni
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