Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo IIICapo I

Art. 59

In vigore dal 27 ago 1940
La giuocata su tutte le ruote di estrazione del Regno non può essere inferiore alle L. 3 per bolletta. Se fatta con bolletta di prezzo inferiore non si fa luogo al pagamento della eventuale vincita. La posta di quaterno in ciascuna bolletta, per giuoco sopra una sola delle ruote, non può superare o ritenersi attribuita per somma superiore a L. 10. In caso diverso, ove il prezzo della bolletta, comunque ripartito fra le diverse sorti, compreso il quaterno, sia capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente il milione di lire, il premio stesso è ridotto a questa somma senz'altro diritto per il giuocatore, giusta il disposto dell', ultimo comma, del citato R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933. La posta di cinquina in ciascuna bolletta per giuoco sopra una sola delle ruote non può superare o ritenersi attribuita per somma superiore a L. 1, altrimenti la vincita viene ridotta nei limiti di un milione stabiliti col precedente comma.
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