Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 62
In vigore dal 27 ago 1940
La raccolta del giuoco con le macchine automatiche cessa non più tardi delle ore 14 del giorno di estrazione. La macchina vien posta in posizione di fermo, e l'incaricato della gestione di essa applicherà, in modo ben visibile, la indicazione «chiuso».
Trascorsa un'ora dall'estrazione, la macchina viene, messa in funzione per il giuoco della estrazione successiva.
Storico versioni
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