Art. 61
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo IIICapo I

Art. 61

161 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Il giuoco raccolto nelle forme, con le modalità ed alle condizioni innanzi prescritte, è valido e produttivo di effetti nei confronti dell'Amministrazione delle finanze col deposito dei rotoli delle strisce di controllo (matrici) nell'archivio segreto prima dell'estrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-61