Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo VIICapo I

Art. 285

In vigore dal 27 ago 1940
Gli aiuto-ricevitori che gestiscono la ricevitoria per conto del titolare durante la di lui assenza per congedo ordinario o straordinario si valgono della cauzione prestata dal titolare medesimo, la quale, perciò, si intende estesa de jure all'operato degli aiuto-ricevitori per tutto il periodo della loro temporanea gestione. Gli aiuto-ricevitori che gestiscono la ricevitoria per conto del titolare durante la di lui assenza dovuta a richiamo alle armi od a motivi di salute, sono tenuti a prestare la prescritta cauzione oppure ad acquistare in contanti i bollettari. In tal caso essi hanno diritto ad una maggiorazione del 50% del compenso mensile loro spettante a norma dell' del presente regolamento. Gli aiuto-ricevitori che gestiscono temporaneamente la ricevitoria sotto la loro diretta responsabilità durante la assenza del titolare per motivi di famiglia, à sensi del penultimo comma del citato della legge, sono tenuti a prestare la prescritta cauzione o ad acquistare in contanti i bollettari.
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