Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VII›Capo I
Art. 282
In vigore dal 27 ago 1940
La cauzione dei gestori di ricevitorie è approvata con decreto dell'Intendente di finanza, soggetto al visto della Corte dei conti.
Tutti i decreti vistati dalla Corte dei conti sono trascritti dalle Intendenza sull'apposito registro.
Copia di ogni decreto di approvazione viene dall'Intendenza comunicata al Ministero delle finanze.
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