Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VII›Capo I
Art. 287
In vigore dal 27 ago 1940
Per il ricupero dei crediti erariali per i debiti dei gestori si procede all'incameramento parziale o totale della cauzione secondo le norme della legge per la contabilità generale dello Stato.
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