Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VII›Capo I
Art. 280
In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori assumono le funzioni dopo aver prestata la cauzione stabilita col decreto di nomina, salvo le particolari disposizioni dei successivi e seguenti.
La cauzione dev'essere prestata in titoli dello Stato, o ad essi equiparati o con deposito in numerario presso la Cassa depositi e prestiti. I titoli quotati in borsa costituenti la cauzione sono ragguagliati ai nove decimi del corso medio del semestre precedente a quello in cui la cauzione dev'essere prestata.
L'ammontare della cauzione deve corrispondere all'importo della riscossione di una estrazione calcolata in base alla media dei tre esercizi finanziari anteriori alla data del decreto di nomina, per le ricevitorie in città sedi di capoluogo di provincia, e ad una volta e mezzo l'importo della riscossione di un'estrazione calcolata nel modo stesso, per tutte le altre ricevitorie.
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