Art. 4
In vigore dal 10 ott 1940
L'attività degli infermieri generici dev'essere limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico e, nell'ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell'infermiera professionale:
a) assistenza completa dell'infermo alle dirette dipendenze dei sanitari e della professionale preposta al reparto;
b) somministrazione dei medicinali ordinati, sotto la responsabilità della professionale preposta al reparto;
c) somministrazione delle diete, secondo le istruzioni della infermiera professionale;
d) presa e annotazione semplice (non grafica) della temperatura, del polso e del respiro;
e) raccolta di orine, feci, espettorati, vomito, ecc.;
f) iniezioni ipodermiche, intramuscolari;
g) rettoclisi;
h) frizioni, pennellature, impacchi;
i) coppette, vescicanti, sauguisugio;
l) medicazioni comuni e bendaggi sotto la responsabilità diretta della professionale;
m) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
n) applicazione di lacci emostatici d'urgenza;
o) respirazione artificiale;
p) bagni terapeutici e medicati.
Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 80. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1310#art-4