Art. 4

In vigore dal 10 ott 1940
L'attività degli infermieri generici dev'essere limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico e, nell'ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell'infermiera professionale: a) assistenza completa dell'infermo alle dirette dipendenze dei sanitari e della professionale preposta al reparto; b) somministrazione dei medicinali ordinati, sotto la responsabilità della professionale preposta al reparto; c) somministrazione delle diete, secondo le istruzioni della infermiera professionale; d) presa e annotazione semplice (non grafica) della temperatura, del polso e del respiro; e) raccolta di orine, feci, espettorati, vomito, ecc.; f) iniezioni ipodermiche, intramuscolari; g) rettoclisi; h) frizioni, pennellature, impacchi; i) coppette, vescicanti, sauguisugio; l) medicazioni comuni e bendaggi sotto la responsabilità diretta della professionale; m) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi; n) applicazione di lacci emostatici d'urgenza; o) respirazione artificiale; p) bagni terapeutici e medicati. Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1940-XVIII Atti del Governo, registro 425, foglio 80. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1310#art-4

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