Art. 2
In vigore dal 10 ott 1940
Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette proprie all'infermiera professionale, tanto nel campo ospedaliero quanto nell'esercizio privato sono le seguenti:
a) assistenza completa dell'infermo, alle dirette dipendenze del medico;
b) somministrazione dei medicinali ordinati;
c) esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;
d) sorveglianza e somministrazione delle diete;
e) raccolta, conservazione ed invio dei materiali per le ricerche cliniche destinate ai laboratori del reparto o ai laboratori centrali;
f) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza dell'infermiera - temperatura, polso, respiro, secreti ed escreti - ed annotazione nel libro di guardia delle osservazioni fatte di giorno e di notte;
g) compilazione delle grafiche della temperatura, del polso, del respiro;
h) primi ed elementari esami di laboratorio (reazione, peso specifico, ricerca qualitativa e quantitativa, dell'albumina, ricerca qualitativa dello zucchero nelle urine).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1310#art-2