Art. 1

In vigore dal 10 ott 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti gli articoli 99, 135, 140, 192 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visti gli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334, approvativo del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il parere della Corporazione delle professioni e delle arti; Udito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla determinazione delle mansioni di rispettiva competenza delle infermiere professionali e degli infermieri generici; Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: . Alle infermiere professionali competono le seguenti attribuzioni di indole amministrativa organizzativa e disciplinare, nell'ambito del reparto ospedaliero cui sono adibite: a) esecuzione delle norme e delle disposizioni che regolano l'andamento dei servizi di assistenza del reparto o della sezione affidata all'infermiera, con responsabilità, del proprio servizio e di quello delle persone poste alle dipendenze dell'infermiera; b) tenuta delle schede cliniche e del libro di guardia riflettente gli infermi; c) richieste per gli interventi d'urgenza dei sanitari; d) compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto; e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli per le richieste dei medicinali, ordinari e di urgenza, da sottoporre alla firma dei sanitari; f) ricevimento, registrazione e conservazione dei medicinali di uso comune, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; g) registrazione sistematica degli ordini ricevuti, compilazione dei rapporti e delle consegne; h) tenuta e compilazione del registri del reparto; i) mantenimento della disciplina degli infermi; l) controllo della pulizia degli ambienti e regolarizzazione della ventilazione, dell'illuminazione e dei riscaldamento delle infermerie e delle camere di degenza dei malati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1310#art-1

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