Art. 3

In vigore dal 10 ott 1940
Dietro ordinazione del medico, l'infermiera professionale può eseguire le seguenti manovre o interventi: a) iniezioni ipodermiche, intramuscolari; b) ipodermoclisi - sorveglianza di fleboclisi; c) rettoclisi; d) frizioni, pennellature, impacchi; e) coppette, vescicanti, sanguisugio; f) applicazioni elettriche più semplici; g) medicazioni comuni e bendaggi; h) clisteri avacuanti, medicamentosi e nutritivi; i) lavande vaginali; l) cateterismo nella donna e in caso d'urgenza o dietro prescrizione specifica del medico anche nell'uomo, purchè non siano adoperati istrumenti metallici o comunque rigidi; eventuali lavande ed istillazioni vescicali dietro ordine del sanitario; m) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico dietro richiesta e sotto la responsabilità del medico; n) lavanda gastrica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità del medico; o) intubazione d'urgenza; p) massaggi e ginnastica medica; q) tamponamento vaginale d'urgenza. Piccole medicature vaginali prescritte dal medico; r) tamponamento nasale anteriore d'urgenza; s) applicazione di lacci emostativi d'urgenza; t) respirazione artificiale; u) bagni terapeutici e medicati; v) prelevamento di secrezioni od escrezioni a scopo diagnostico. Prelevamento di tamponi orofaringei. Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1310#art-3

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