Art. 5
In vigore dal 27 giu 1940
Le spese per le ispezioni di cui all' sono a carico delle Società soggette a vigilanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ricci - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 42. - Mancini
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-22;531#art-5