Art. 2

In vigore dal 27 giu 1940
Quando la Società si è costituita sotto la forma di Società anonima la domanda di cui al precedente articolo dovrà inoltre essere corredata da documenti atti a provare: 1) che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga l'ammontare previsto dall' della legge ed è investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto articolo; 2) che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito vincolato nella forma di cui all'articolo stesso; 3) che tutti i componenti del Collegio sindacale sono iscritti negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel ruolo dei revisori dei conti. Quando la Società è costituita sotto forma di Società a garanzia limitata si applicano le norme dei precedenti comma 1) e 2). Quando la Società è costituita sotto forma di Società in nome collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le Società anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare che ciascuno dei soci a responsabilità illimitata è in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato agli scopi della Società.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-22;531#art-2

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Art. 2 Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione. — Testo vigente | Portale Normativo