Art. 3
In vigore dal 27 giu 1940
La vigilanza sulle Società fiduciarie e di revisione è esercitata per mezzo dell'esame dei bilanci annuali, i quali devono essere inviati al Ministero delle corporazioni entro un mese dalla loro approvazione, e per mezzo d'ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi.
La Società ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e di presentare tutti i documenti richiesti dal funzionario governativo incaricato dell'ispezione o direttamente dal Ministero delle corporazioni.
I risultati di ogni ispezione devono essere fatti constatare per mezzo di processo verbale redatto in doppio esemplare, di cui uno viene rilasciato alla Società e l'altro è ritirato dal funzionario ispettore che lo trasmetterà al Ministero delle corporazioni.
Qualora sorga contestazione tra i funzionari ispettori e i rappresentanti della Società deve farsene espressa menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, i quali possono farvi inserire tutte le dichiarazioni che ritengono opportune.
Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione della Società nella sua più vicina adunanza, ed anche prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.
Devono essere pure presentate al Consiglio di amministrazione le osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.
Al fine di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza devoluta allo Stato sulle Società fiduciarie e di revisione, il Ministero delle corporazioni ha facoltà di designare presso le Società autorizzate un commissario permanente.
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