Art. 1
In vigore dal 27 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, che detta norme sulla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Per ottenere l'autorizzazione prevista dall' della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le Società fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni.
Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° copia dell'atto costitutivo;
2° copia dello statuto;
3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;
4° dimostrazione specifica degli scopi che la Società si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;
5° relazione analitica dell'attività svolta dalla Società a partire dalla sua costituzione;
6° per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell' della legge;
7° per il personale della Società, dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonché i requisiti di cittadinanza e moralità richiesti per la iscrizione negli albi stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-22;531#art-1