StatutoCapo III

Art. 14 bis

In vigore dal 30 giu 1939
Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio, pur non avendo raggiunto i limiti di età di cui all'annessa tabella A, gli ufficiali che abbiano un minimo di venti anni di servizio, valutabili a norma del presente statuto di cui almeno dieci di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria e che cessino dal servizio per provvedimento del DUCE, Comandante generale. La disposizione non è applicabile nei casi previsti dall' del presente statuto.
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