StatutoCapo III

Art. 14 ter

In vigore dal 30 giu 1939
Gli ufficiali provvisti di assegno vitalizio ai termini del presente statuto, i quali siano richiamati in servizio nella Milizia od in una delle Amministrazioni civili e militari dello Stato avranno sospeso il godimento dell'assegno vitalizio per tutta la durata del richiamo in servizio. L'assegno vitalizio sarà ripristinato all'atto del ricollocamento in congedo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-15;1282#art-s-14-ter

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