Statuto›Capo VIII
Art. 44 bis
In vigore dal 30 giu 1939
Gli ufficiali in S.P.E. dispensati dal servizio a norma degli del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono ammessi a far valere il diritto a conseguire l'assegno vitalizio ad essi spettante a termini del presente statuto e previsto dall' del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111.
In deroga alle contrarie disposizioni, agli ufficiali che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto per avere diritto a liquidare l'assegno vitalizio a norma del presente statuto, è concesso il trattamento minimo prescritto per il grado, purchè abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio permanente effettivo nella Milizia.
Nessun conto sarà tenuto degli altri servizi valutabili a norma del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-15;1282#art-s-44-bis