StatutoCapo VIII

Art. 44 bis

In vigore dal 30 giu 1939
Gli ufficiali in S.P.E. dispensati dal servizio a norma degli del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono ammessi a far valere il diritto a conseguire l'assegno vitalizio ad essi spettante a termini del presente statuto e previsto dall' del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111. In deroga alle contrarie disposizioni, agli ufficiali che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto per avere diritto a liquidare l'assegno vitalizio a norma del presente statuto, è concesso il trattamento minimo prescritto per il grado, purchè abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio permanente effettivo nella Milizia. Nessun conto sarà tenuto degli altri servizi valutabili a norma del presente statuto.
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