Statuto›Capo III
Art. 14 bis
18 / 53In vigore dal 30 giu 1939
Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio, pur non avendo raggiunto i limiti di età di cui all'annessa tabella A, gli ufficiali che abbiano un minimo di venti anni di servizio, valutabili a norma del presente statuto di cui almeno dieci di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria e che cessino dal servizio per provvedimento del DUCE, Comandante generale.
La disposizione non è applicabile nei casi previsti dall' del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-15;1282#art-s-14-bis