Art. 6
In vigore dal 29 ott 1938
In relazione alla disposizione del secondo comma dell' del presente decreto, le indicazioni aggiunte con l' lettera b) del R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749, alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sono così integrate:
«l) Facoltà di scienze politiche, posti di ruolo: 5».
In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso vengono apportate le necessarie variazioni all'ammontare del contributo dovuto dallo Stato alla Regia università di Firenze giusta la integrazione apportata alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in base alla lettera a) dell' del citato R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1855#art-6