Art. 3
In vigore dal 29 ott 1938
Il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche «Cesare Alfieri» di Firenze è soppresso.
I professori di ruolo dell'Istituto sono assegnati al ruolo dei professori della Facoltà di scienze politiche della Regia università di Firenze ed il personale di segreteria e subalterno passa a carico dell'Università col trattamento previsto nel regolamento interno per le corrispondenti categorie di personale, conservando ad personam, salvo riassorbimento con i successivi aumenti di assegni, l'eventuale eccedenza dell'attuale trattamento economico complessivo per stipendi, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia rispetto a quello complessivamente dovuto per gli stessi titoli a seguito dell'inquadramento nei ruoli universitari.
Ai fini dell'ammissione al concorso per direttore amministrativo, ai sensi e agli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, sarà computato nel decennio di permanenza nel gruppo amministrativo il periodo di servizio reso quale segretario di ruolo dell'Istituto, semprechè trattisi di persona la quale sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal predetto art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento di esecuzione del testo unico medesimo per la parte riguardante i concorsi a posti di direttore amministrativo.
Con provvedimento da adottarsi à sensi dell'art. 44 del sopracitato testo unico i ruoli organici del personale di segreteria e subalterno della Regia università di Firenze verranno aumentati dei posti occorrenti per la predetta Facoltà, rimanendo in soprannumero il personale assegnato ai sensi del secondo comma del presente articolo, il quale risultasse eventualmente in eccedenza rispetto ai posti medesimi, salvo riassorbimento con le successive vacanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1855#art-3