Art. 1
In vigore dal 29 ott 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto 24 maggio 1888, n. 2964, con cui fu istituito un Reale istituto libero di scienze sociali «Cesare Alfieri» in Firenze;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze, addì 5 luglio 1938-XVI per l'istituzione ed il mantenimento della Facoltà di scienze politiche «Cesare Alfieri» presso quella Regia università, intendendosi la convenzione stessa integrata nel senso che alle deliberazioni, indicate alle lettere b) e c) delle premesse e relative agli impegni dell'Amministrazione provinciale e del comune di Firenze, sono da aggiungere le seguenti:
Per l'Amministrazione provinciale: deliberazioni in data 2 settembre 1937-XV, approvata il 1° aprile 1938-XVI, in data 29 dicembre 1937-XVI, approvata il 1° aprile 1938-XVI, e in data 21 giugno 1938-XVI, resa esecutiva il 4 luglio 1938-XVI, n. 24990, relativa quest'ultima alla clausola di tacita rinnovazione;
Per il Comune: deliberazioni in data 30 settembre 1937-XV, approvata il 22 giugno 1938-XVI, in data 31 marzo 1938-XVI approvata 22 giugno 1938-XVI, e in data 27 giugno 1938-XVI; resa esecutiva il 7 luglio 1938-XVI, n. 25360, relativa quest'ultima alla clausola di tacita rinnovazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1855#art-1