Art. 4
In vigore dal 29 ott 1938
La gestione economica e contabile della Facoltà costituisce nel bilancio dell'Università una sezione distinta sulla quale peraltro fa carico l'ammontare della diminuzione effettiva che viene apportata, ai sensi dell', comma terzo, del presente decreto, al contributo corrisposto dallo Stato all'Università.
Il patrimonio del soppresso Istituto e quello derivante dalla donazione Alfieri, le rendite e tutti i diritti e gli oneri a questo comunque pertinenti, i contributi di enti e di privati e il provento delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, delle tasse di studenti fuori corso e della sopratassa di ripetizione d'esami sono assegnati alla Regia università, restando destinati al funzionamento della Facoltà, alla quale restano altresì assegnati i locali ove ha sede l'Istituto.
Può inoltre il Consiglio di amministrazione, ove le esigenze del funzionamento della Facoltà le richiedano, disporre in favore di essa le necessarie integrazioni a carico del bilancio generale dell'Università.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1855#art-4