Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno›Capo VII
Art. 35
In vigore dal 21 mag 1938
L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del personale i documenti relativi alle variazioni del suo stato civile e di famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-04;417#art-rpi-35