Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno›Capo VII
Art. 32
In vigore dal 21 mag 1938
Al termine della scadenza del periodo di aspettativa da qualsiasi motivo determinata, l'impiegato è tenuto, senza che occorra alcun preavviso, a riassumere servizio nella sua ultima residenza, salvo che l'Amministrazione non gliene abbia assegnata una nuova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-04;417#art-rpi-32