Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno›Capo VII
Art. 33
In vigore dal 21 mag 1938
I congedi ordinari sono accordati:
a) dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato ai funzionari che ne dipendono direttamente ed ai direttori generali;
b) dai direttori generali e funzionari che hanno la direzione effettiva di un servizio al personale addetto al Ministero, da essi dipendente;
c) dai prefetti al dipendente personale delle Prefetture.
L'autorità che accorda il congedo ordinario può disporre la revoca o l'interruzione, quando motivi di servizio lo richiedano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-04;417#art-rpi-33