Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'internoCapo VII

Art. 31

In vigore dal 21 mag 1938
I prefetti collocati a disposizione hanno diritto, per sè e per le loro famiglie, alle indennità di trasferimento dal capoluogo della Provincia in cui esercitavano le proprie finzioni, a Roma od al luogo dove, col concorso del Ministero, stabiliscono la loro residenza.
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