Art. 4
In vigore dal 21 apr 1938
La concessione del distintivo è negata o, se avvenuta, è revocata per coloro che siano stati sottoposti a procedimenti di polizia o siano stati condannati a pene che, ai sensi degli della legge 24 marzo 1932, n. 453, importano la perdita delle distinzioni onorifiche militari.
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