Art. 3
In vigore dal 10 apr 1947
Il distintivo in metallo bianco, da concedere ai grandi invalidi dal lavoro di cui al primo comma dell', porterà la scritta "Grande Invalido del Lavoro" e sarà conforme al modello, che col presente decreto sarà depositato negli archivi di Stato.
Il distintivo, pure in metallo bianco, da concedersi agli invalidi indicati nel secondo comma dell', porterà la scritta "Mutilato del Lavoro" sarà di forma diversa ed il relativo modello sarà anche esso depositato col presente decreto negli archivi dello Stato.
I distintivi sono portati, senza alcun nastro, al lato sinistro del petto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;255#art-3