Art. 1

In vigore dal 21 apr 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituito uno speciale distintivo di onore per i cittadini italiani, anche se residenti all'estero, i quali, in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano riportato ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazione o di alterazioni permanenti nella funzionalità di organi importanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;255#art-1

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