Art. 2
In vigore dal 21 apr 1938
Il distintivo è concesso ai grandi invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.
Il distintivo può altresì essere concesso ai cittadini che hanno riportato, in seguito ad accertato infortunio sul lavoro, ferite o lesioni con gli esiti previsti nell'articolo precedente, dalle quali sia derivata una riduzione della attitudine al lavoro almeno del cinquanta per cento secondo la tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente, allegata al regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, per l'esecuzione del citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, recante disposizioni integrative.
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