Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo IV
Art. 269
In vigore dal 25 apr 1952
Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni senza regolare abbonamento è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.
I trasgressori agli sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000.
Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell' della presente legge.
Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-269