Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 268

In vigore dal 1 lug 1936
Il concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici, nei limiti stabiliti dal regolamento. A tal fine ha facoltà di collocare in essi gli apparecchi necessari par la radiodiffusione. Il concessionario è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto nella misura e con le modalità previste dal regolamento. Sono aventi diritto: a) autori ed editori; b) impresari; c) esecutori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-268

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo