Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo IV
Art. 268
In vigore dal 1 lug 1936
Il concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici, nei limiti stabiliti dal regolamento.
A tal fine ha facoltà di collocare in essi gli apparecchi necessari par la radiodiffusione.
Il concessionario è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto nella misura e con le modalità previste dal regolamento.
Sono aventi diritto:
a) autori ed editori;
b) impresari;
c) esecutori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-268