Art. 4

In vigore dal 21 apr 1936
Le armi da trasportare, giusta quanto è previsto dai precedenti articoli, devono essere imballate alla presenza delle autorità di controllo e piombate dalle stesse autorità in modo che non sia consentito il loro uso durante il viaggio. L'esistenza di tali armi a bordo deve risultare da apposita dichiarazione apposta dal comandante o dal direttore dell'aeroporto di partenza sulla prescritta lista dei passeggeri e da lui stesso firmata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-10;497#art-4

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Art. 4 Disciplina del trasporto con aeromobili di armi e munizioni da caccia. — Testo vigente | Portale Normativo