Art. 2
In vigore dal 21 apr 1936
L'autorizzazione deve essere domandata:
per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi nazionalità italiana, dalla Reale Unione Nazionale Aeronautica;
per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi la nazionalità di uno stato estero, dal rispettivo Aero Club nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-10;497#art-2