Art. 2

In vigore dal 21 apr 1936
L'autorizzazione deve essere domandata: per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi nazionalità italiana, dalla Reale Unione Nazionale Aeronautica; per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi la nazionalità di uno stato estero, dal rispettivo Aero Club nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-10;497#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo