Art. 3
In vigore dal 21 apr 1936
I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione degli aeromobili destinati ai pubblici servizi di trasporto aereo, se intendono portare con se armi e munizioni da caccia, debbono farne dichiarazione al Comandante dell'aeromobile ed alle Autorità dell'aeroporto di partenza, specificando, altresì, il numero delle cartucce da trasportare; analoga dichiarazione devono ripetere all'arrivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-10;497#art-3