Art. 1

In vigore dal 21 apr 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 47 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea; Visto il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1943, che autorizza i passeggeri su aeromobili da turismo a trasportare armi e munizioni destinate ad uso esclusivo di caccia; Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, per l'amministrazione della Libia; Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, modificata con legge 25 gennaio 1934, n. 146, per la Colonia Eritrea e la Somalia Italiana; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, le finanze e i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione di aeromobili da turismo aereo, possono essere autorizzati a trasportare armi destinate ad uso esclusivo di caccia e un numero limitato di cartuccie da determinarsi di volta in volta. L'autorizzazione è accorciata dal Ministero dell'aeronautica ed è subordinata al nulla osta rilasciato dal Ministero dell'interno se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in Italia, dal Ministero degli affari esteri se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in territorio estero, dal Ministero delle colonie se trattasi di cittadino italiano o straniero residente nelle Colonie o diretto nelle Colonie stesse. L'autorizzazione è temporanea e la sua validità non può essere superiore a tre mesi dalla data del rilascio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-10;497#art-1

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