Titolo VII
Art. 62
In vigore dal 13 feb 1947
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui al precedente articolo:
a) con i mezzi che saranno stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all' nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio dell'assistenza risultante per l'anno precedente;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-62