Titolo VI
Art. 58
In vigore dal 26 dic 1937
Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici pei quali occorrano istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, non ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso.
L'Incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, qualora occorra i quesiti a cui deve rispondere, nonché il termine per la presentazione in iscritto della relazione.
Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti; il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti.
Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa, constare il risaltato nel processo verbale dell'udienza.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938"; - (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073"; - (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765"; - (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-58