Titolo VI

Art. 59

In vigore dal 26 dic 1937
Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del Codice di procedura civile. Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire cinquecento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938"; - (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073"; - (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765"; - (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-59

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