Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo IV›Capo I
Art. 72
In vigore dal 20 apr 1935
Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:
a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanità pubblica o presso reparti medico micrografici di laboratori di igiene e profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di igiene o di batteriologia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti medico micrografici; ovvero servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanità pubblica o presso i reparti di chimica dei laboratori di igiene e di profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di chimica o di chimica e farmacia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti di chimica;
b) docenza universitaria in materia attinente al posto messo a concorso;
c) idoneità conseguita in precedente concorso per posti preveduti nella lettera a);
d) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;
e) altri incarichi e servizi;
f) pubblicazioni e altri lavori scientifici.
Si applicano a questi concorsi le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-72