Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo IV›Capo I
Art. 71
In vigore dal 20 apr 1935
La commissione giudicatrice dei concorsi preveduti nell' è presieduta da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI ed è composta:
a) di due docenti universitari particolarmente competenti nelle materie sulle quali verte il concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dalla rispettiva associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;
b) di un funzionario, di grado non inferiore al VII, appartenente al ruolo del personale dei laboratori dell'Istituto di sanità pubblica;
c) di un direttore di reparto di laboratorio provinciale di igiene e profilassi, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
I componenti indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono scelti tra il personale della corrispondente specialità nella quale è indetto il concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-71