Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo III
Art. 66
In vigore dal 20 mar 1964
La Commissione giudicatrice del concorso indicato nell'articolo precedente è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:
a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
d) di un direttore di macello pubblico scelto su terna proposta dai Comuni interessati.
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.
Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione nell'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli:
a) servizio di direttore di macello pubblico di ruolo;
b) servizio di veterinario comunale di ruolo;
c) docenza in anatomia patologica ed ispezione sanitaria delle carni e in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;
d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;
e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per direttore di macello pubblico;
f) servizio di veterinario incaricato dell'ispezione delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti di lavorazione delle carni;
g) specializzazione e perfezionamento conseguiti belle discipline indicate nella precedente lettera c);
h) libero esercizio professionale;
i) altri incarichi e servizi.
L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.
I programmi per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "E' soppressa l'approvazione del prefetto e l'omologazione del Ministero dell'interno per i programmi particolareggiati di esame, di cui al terzo comma dell'art. 60; secondo comma dell'art. 64; ultimo comma dell'art. 65; ultimo comma dell'art. 66; ultimo comma degli articoli 73 e 74; penultimo comma dell'art. 76; primo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-66